Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere:
- Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
- Soci Operativi: sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria versando spontaneamente un contributo.
- Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori: sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuisono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.